Art. 1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire e ad esercitare un Magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata, oltreche' dall'atto notarile, di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell'ufficio del Genio civile nonche' del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone od enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali gia' costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'Ufficio del Genio civile.