(Regolamento-art. 1)
 
                               Art. 1. 
 
  La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione ad istituire  e  ad
esercitare  un  Magazzino  generale  in  locali  da  costruire  o  da
trasformare deve essere corredata, oltreche' dall'atto  notarile,  di
cui all'art. 2 del decreto-legge 1°  luglio  1926,  n.  2290,  da  un
regolare  progetto  delle  opere  da  compiere,  munito  del  «visto»
dell'ufficio del Genio civile nonche' del relativo piano finanziario,
con l'indicazione delle persone od enti  che  forniscono  i  capitali
necessari. 
 
  Per i locali gia' costruiti saranno invece allegate le  planimetrie
con una perizia vistata dall'Ufficio del Genio civile.