(Regolamento-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  Per  quanto  concerne  il  deposito,  in  Magazzini  generali,   di
esplosivi, di merci infiammabili e corrosive o comunque  nocive  alla
salute o pericolose per la sicurezza pubblica si applicano inoltre le
altre disposizioni al riguardo emanate.