(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  I Magazzini generali che non siano  destinati  esclusivamente  alla
custodia  e  alla  conservazione  di  merci  e  derrate  nazionali  o
nazionalizzate  sono  sottoposti,  oltreche'  alle  disposizioni  del
decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e  del  presente  regolamento,
anche a quelle della legge doganale  e  dei  regolamenti  emanati  in
virtu' dell'art. 12 del R. decreto-legge.