Art. 11. I Magazzini generali che non siano destinati esclusivamente alla custodia e alla conservazione di merci e derrate nazionali o nazionalizzate sono sottoposti, oltreche' alle disposizioni del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e del presente regolamento, anche a quelle della legge doganale e dei regolamenti emanati in virtu' dell'art. 12 del R. decreto-legge.