(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  I locali destinati ad  uso  di  Magazzino  generale  nel  quale  si
vogliano depositare merci estere devono essere fabbricati o  adattati
in base a disegno approvato dal Ministero  delle  finanze,  il  quale
potra' disporre quelle modificazioni che ritenesse necessarie per  la
piena sicurezza e facile sorveglianza dei medesimi. 
 
  Il  Ministero  delle   finanze   determinera'   anche   il   numero
l'ubicazione  e  l'ampiezza  dei  locali  da  porsi  a   disposizione
dell'Amministrazione finanziaria per i propri servizi e quanto  altro
occorra per i servizi stessi.