Art. 12. I locali destinati ad uso di Magazzino generale nel quale si vogliano depositare merci estere devono essere fabbricati o adattati in base a disegno approvato dal Ministero delle finanze, il quale potra' disporre quelle modificazioni che ritenesse necessarie per la piena sicurezza e facile sorveglianza dei medesimi. Il Ministero delle finanze determinera' anche il numero l'ubicazione e l'ampiezza dei locali da porsi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per i propri servizi e quanto altro occorra per i servizi stessi.