(Regolamento-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
  Tutte le stanze o ambienti compresi entro il recinto dei  Magazzini
generali di cui all'art. 12 dovranno essere numerati ordinatamente  e
in modo visibile all'esterno. 
 
  I numeri di ordine non potranno essere cambiati senza che sia  dato
avviso all'autorita' finanziaria.