Art. 14. Salva l'osservanza di quanto e' disposto dall'art. 53 della legge doganale per il caso che non esista sul luogo una dogana di primo ordine, sara' istituito, presso ogni Magazzino generale ammesso a ricevere merci estere, un ufficio doganale avente le facolta' delle dogane di 1° ordine e dipendente, come sezione, dalla dogana piu' vicina. L'ufficio suddetto non potra' eseguire operazioni che per merci destinate al deposito nel Magazzino generale o da questo estratte.