(Regolamento-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
  Salva l'osservanza di quanto e' disposto dall'art. 53  della  legge
doganale per il caso che non esista sul luogo  una  dogana  di  primo
ordine, sara' istituito, presso ogni  Magazzino  generale  ammesso  a
ricevere merci estere, un ufficio doganale avente le  facolta'  delle
dogane di 1° ordine e dipendente, come  sezione,  dalla  dogana  piu'
vicina. 
 
  L'ufficio suddetto non potra' eseguire  operazioni  che  per  merci
destinate al deposito nel Magazzino generale o da questo estratte.