Art. 15. L'amministrazione del Magazzino e' tenuta a provvedere a proprie spese all'illuminazione ed al riscaldamento dei locali di cui al secondo comma dell'art. 12 e a fornire mobili, pesi e quanto altro occorre per la regolare e comoda esecuzione delle operazioni doganali e daziarie. Le spese di facchinaggio per queste operazioni sono pure a carico di detta amministrazione.