Art. 16. Il personale da assegnare all'ufficio doganale di cui all'art. 14 sara' determinato dal direttore della circoscrizione doganale secondo i bisogni ordinari del servizio. Pero', quando il Magazzino generale sia autorizzato in localita' sprovvista di dogana di primo ordine, il personale suddetto sara' determinato dal Ministero delle finanze. Il capo della dogana, dalla quale l'ufficio stesso dipende come sezione, sara' sempre in facolta', su domanda della amministrazione del magazzino generale, di distaccare provvisoriamente a tale ufficio altri impiegati suoi dipendenti per compiervi determinate operazioni, restando in questo caso a carico della detta amministrazione la corresponsione delle indennita' dovute secondo le disposizioni in vigore.