(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  Il personale da assegnare all'ufficio doganale di cui  all'art.  14
sara' determinato dal direttore della circoscrizione doganale secondo
i bisogni ordinari del servizio. 
 
  Pero', quando il Magazzino generale sia  autorizzato  in  localita'
sprovvista di dogana di primo ordine,  il  personale  suddetto  sara'
determinato dal Ministero delle finanze. 
 
  Il capo della dogana, dalla quale  l'ufficio  stesso  dipende  come
sezione, sara' sempre in facolta', su domanda  della  amministrazione
del magazzino generale, di distaccare provvisoriamente a tale ufficio
altri impiegati suoi dipendenti per compiervi determinate operazioni,
restando in questo caso  a  carico  della  detta  amministrazione  la
corresponsione delle indennita' dovute  secondo  le  disposizioni  in
vigore.