(Regolamento-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  Salve  le  eccezioni  stabilite   dalla   legge   o   da   speciali
disposizioni, possono essere depositate nei Magazzini generali di cui
all'art. 12 merci estere di ogni specie ed anche ogni specie di merce
nazionale.  Quando,  pero',  oltre  alle  merci  estere,   vi   siano
depositate merci nazionali, i locali di deposito delle  prime  devono
essere distinti da quelli di queste ultime, eccettoche' le une  siano
riconosciute, dalla Amministrazione doganale, inconfondibili  con  le
altre, o siano rese tali mediante applicazione di  contrassegni,  nei
quali casi la stessa  Amministrazione  doganale  puo'  consentire  il
deposito negli stessi locali.