Art. 18. Al deposito delle merci estere nei Magazzini generali sono applicabili, in quanto non vi siano fatte eccezioni dal presente regolamento, le disposizioni della legge doganale relative ai depositi in magazzini di proprieta' privata. Nei Magazzini situati in localita' che siano sede di dogana di primo ordine potranno, tuttavia, essere istituiti, con autorizzazione del Ministero delle finanze, «Magazzini a chiusura ufficiale», soggetti a speciale vigilanza della dogana i quali saranno assimilati ai Magazzini di deposito sotto diretta custodia della dogana per gli effetti dell'art. 246 del Regolamento doganale. Tale autorizzazione potra' essere limitata al deposito delle merci che siano chiuse in colli. Gli atti e provvedimenti amministrativi di diniego di detta autorizzazione, come pure tutti quelli comunque riguardanti le autorizzazioni stesse o le revoche di esse, sono' affidati alla piena discrezionalita' dell'Amministrazione.