(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  Al  deposito  delle  merci  estere  nei  Magazzini  generali   sono
applicabili, in quanto non vi  siano  fatte  eccezioni  dal  presente
regolamento,  le  disposizioni  della  legge  doganale  relative   ai
depositi in magazzini di proprieta' privata. 
 
  Nei Magazzini situati in localita' che  siano  sede  di  dogana  di
primo ordine potranno, tuttavia, essere istituiti, con autorizzazione
del  Ministero  delle  finanze,  «Magazzini  a  chiusura  ufficiale»,
soggetti a speciale vigilanza della dogana i quali saranno assimilati
ai Magazzini di deposito sotto diretta custodia della dogana per  gli
effetti dell'art. 246 del Regolamento doganale. 
 
  Tale autorizzazione potra' essere limitata al deposito delle  merci
che siano chiuse in colli. 
 
  Gli  atti  e  provvedimenti  amministrativi  di  diniego  di  detta
autorizzazione,  come  pure  tutti  quelli  comunque  riguardanti  le
autorizzazioni stesse o le revoche di esse, sono' affidati alla piena
discrezionalita' dell'Amministrazione.