Art. 19. I locali destinati ai Magazzini a chiusura ufficiale di cui all'art. 18 devono offrire tutte le garanzie richieste dalla Amministrazione doganale per la sicura custodia delle merci e devono chiudersi con due differenti chiavi, una delle quali e' custodita dal capo dell'Ufficio doganale e l'altra dalla amministrazione esercente. La chiusura doganale deve a sua volta essere protetta con speciale apparecchio da fermare con bollo a piombo della dogana, atto ad impedire l'uso della chiave senza la rimozione del piombo. Funzionari doganali appositamente delegati devono esercitare continua vigilanza dal momento dell'apertura sino a quello della chiusura e del piombamento delle porte. Per il movimento delle merci nei Magazzini suddetti devono tenersi registri di deposito separati. Constatandosi la rottura dei piombi di protezione delle chiusure doganali, od altre alterazioni nelle chiusure stesse, si procedera' di regola alla verificazione dei Magazzini e, secondo i risultati di essa, potra' essere vietata l'ulteriore immissione di merci nei Magazzini, senza pregiudizio delle azioni penali nel caso di frode e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito prevista dall'art. 18.