(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  I locali  destinati  ai  Magazzini  a  chiusura  ufficiale  di  cui
all'art.  18  devono  offrire  tutte  le  garanzie  richieste   dalla
Amministrazione doganale per la sicura custodia delle merci e  devono
chiudersi con due differenti chiavi, una delle quali e' custodita dal
capo dell'Ufficio doganale e l'altra dalla amministrazione esercente. 
 
  La chiusura doganale deve a sua volta essere protetta con  speciale
apparecchio da fermare con bollo  a  piombo  della  dogana,  atto  ad
impedire l'uso della chiave senza la rimozione del piombo. 
 
  Funzionari  doganali  appositamente  delegati   devono   esercitare
continua vigilanza dal momento  dell'apertura  sino  a  quello  della
chiusura e del piombamento delle porte. 
 
  Per il movimento delle merci nei Magazzini suddetti devono  tenersi
registri di deposito separati. 
 
  Constatandosi la rottura dei piombi di  protezione  delle  chiusure
doganali, od altre alterazioni nelle chiusure stesse,  si  procedera'
di regola alla verificazione dei Magazzini e, secondo i risultati  di
essa, potra' essere  vietata  l'ulteriore  immissione  di  merci  nei
Magazzini, senza pregiudizio delle azioni penali nel caso di frode  e
della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito  prevista
dall'art. 18.