Art. 2. L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'Erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una cauzione nella misura che sara' determinata dal Ministro per l'economia nazionale e che in ogni caso non potra' essere inferiore alle L. 20,000 ne' superare le L. 100,000. La cauzione potra' essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'esercente od in titoli al portatore, od anche mediante fidejussione da parte di un istituto di credito di gradimento dell'Amministrazione dello Stato. Se la cauzione e' prestata in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito. Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5 per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di 15 giorni. Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio dei Magazzini generali, nel qual caso restano vincolati al pari della somma capitale. Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato; quelle in titoli intestati conterranno il vincolo cauzionale e saranno depositate presso il Consiglio provinciale dell'economia nazionale nella cui giurisdizione hanno sede i Magazzini generali. La liberazione della cauzione dev'essere chiesta al Consiglio provinciale dell'economia. La domanda e' pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo del Consiglio ed inserita per estratto nel giornale degli annunzi giudiziari e in due altri almeno indicati dal Consiglio provinciale dell'economia. Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, il Consiglio provinciale dell'economia pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.