(Regolamento-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  L'esercente,  a  garanzia  delle  obbligazioni  verso  l'Erario,  i
depositanti e  loro  aventi  causa,  ha  l'obbligo  di  prestare  una
cauzione  nella  misura  che  sara'  determinata  dal  Ministro   per
l'economia nazionale e che in ogni caso non potra'  essere  inferiore
alle L. 20,000 ne' superare le L. 100,000. 
 
  La cauzione potra' essere prestata in denaro, ovvero in  titoli  di
Stato o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati
all'esercente  od  in  titoli  al  portatore,   od   anche   mediante
fidejussione da  parte  di  un  istituto  di  credito  di  gradimento
dell'Amministrazione dello Stato. 
 
  Se la  cauzione  e'  prestata  in  titoli  di  rendita  pubblica  o
garantiti dallo Stato deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il
listino della Borsa locale del giorno precedente al deposito.  Quando
il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del  5  per
cento in confronto  alla  valutazione  anzidetta,  la  cauzione  deve
essere reintegrata nel termine di 15 giorni. 
 
  Gli interessi delle somme  o  dei  titoli  depositati  spettano  al
cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni  al  pagamento  per
cause dipendenti dall'esercizio dei Magazzini generali, nel qual caso
restano vincolati al pari della somma capitale. 
 
  Le cauzioni in denaro o in  titoli  al  portatore  sono  depositate
presso la Cassa depositi e prestiti secondo le norme vigenti  per  le
cauzioni nell'interesse  dello  Stato;  quelle  in  titoli  intestati
conterranno il vincolo cauzionale  e  saranno  depositate  presso  il
Consiglio provinciale dell'economia nazionale nella cui giurisdizione
hanno sede i Magazzini generali. 
 
  La liberazione  della  cauzione  dev'essere  chiesta  al  Consiglio
provinciale dell'economia. La domanda e' pubblicata nelle sale  della
Borsa e nell'albo del Consiglio ed inserita per estratto nel giornale
degli annunzi giudiziari e in due altri almeno indicati dal Consiglio
provinciale  dell'economia.  Trascorsi  quaranta  giorni  dalla  data
dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza  che  vi  siano
opposizioni, il  Consiglio  provinciale  dell'economia  pronuncia  la
liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo  sino
a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente
esecutiva.