(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  Presso i Magazzini generali potranno stabilirsi appositi  locali  o
capannoni per depositarvi momentaneamente le merci arrivate in attesa
della dichiarazione per deposito. 
 
  Questi locali o capannoni dovranno  essere  chiusi  a  due  chiavi,
delle   quali   una   sara'   tenuta   dalla   dogana    e    l'altra
dall'amministrazione dei magazzini.