(Regolamento-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  Non vi potranno essere, nei Magazzini generali di cui all'art.  12,
locali dati in affitto a privati se non sono  separati  dagli  altri;
essi non potranno, per cio' che concerne il deposito delle merci, far
parte dei Magazzini stessi, ne' essere ammessi al regime speciale  di
cui  al  secondo  comma  dell'art.  18,  restando  ad   essi   sempre
applicabili le disposizioni della legge doganale per  i  depositi  in
magazzini di proprieta' privata.