(Regolamento-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
  Le navi con carico destinato totalmente o in parte a  un  Magazzino
generale marittimo, situato nel porto d'approdo  delle  stesse  navi,
potranno eseguire, alle banchine o nei bacini  del  detto  Magazzino,
tanto le operazioni di  sbarco,  quanto  quelle  d'imbarco  di  merci
estratte dai depositi del Magazzino stesso. 
 
  Pero', tutte le  formalita'  prescritte  dalla  legge  doganale  in
materia di manifesti dovranno essere compiute  presso  il  competente
ufficio principale della dogana.