(Regolamento-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
  Nel caso previsto dal precedente articolo, i permessi di imbarco  e
sbarco alle banchine e nei bacini del  Magazzino  sono  emessi  dalla
dogana principale. 
 
  Il capo dell'Ufficio doganale del Magazzino provvede alla vigilanza
opportuna.