(Regolamento-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
  I Magazzini generali ammessi al deposito di  merci  estere  possono
ricevere  merci  provenienti  direttamente  dall'estero  o  da  altri
Magazzini generali, o dai depositi doganali di ogni specie,  o  dalle
dogane abilitate, secondo le disposizioni vigenti, alle spedizione di
merci  da  una  all'altra  dogana,  nonche'  le  merci  nazionali   o
nazionalizzate provenienti dal libero commercio interno.