Art. 25. I Magazzini generali ammessi al deposito di merci estere possono ricevere merci provenienti direttamente dall'estero o da altri Magazzini generali, o dai depositi doganali di ogni specie, o dalle dogane abilitate, secondo le disposizioni vigenti, alle spedizione di merci da una all'altra dogana, nonche' le merci nazionali o nazionalizzate provenienti dal libero commercio interno.