(Regolamento-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
  Per   introdurre    merci    estere    in    Magazzino    generale,
l'amministrazione esercente deve presentare all'ufficio di dogana  la
dichiarazione per deposito, prescritta dalla legge doganale. 
 
  Se le merci sono dichiarate come ammissibili ad un  trattamento  di
favore, l'Ufficio  doganale,  nel  ricevere  la  dichiarazione,  deve
accertare  se  concorrano  tutte   le   condizioni   necessarie   per
l'applicabilita' di detto trattamento e, in caso affermativo,  ne  fa
espresso cenno sulla stessa dichiarazione.