Art. 27. In base alla dichiarazione i funzionari delegati dalla dogana, assistiti da un rappresentante dell'amministrazione esercente, e, ove sia necessario, da un impiegato del dazio consumo, eseguono le verificazioni della qualita' e quantita' della merce da introdurre in deposito. Per l'introduzione nei Magazzini a chiusura ufficiale, di cui al secondo comma dell'art. 18, di colli contenenti una sola qualita' di merce, basta sempre l'accertamento del solo peso lordo dei colli, ai sensi dell'art. 224 del Regolamento doganale.