(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  In base alla dichiarazione  i  funzionari  delegati  dalla  dogana,
assistiti da un rappresentante dell'amministrazione esercente, e, ove
sia necessario, da  un  impiegato  del  dazio  consumo,  eseguono  le
verificazioni della qualita' e quantita' della merce da introdurre in
deposito. 
 
  Per l'introduzione nei Magazzini a chiusura ufficiale,  di  cui  al
secondo comma dell'art. 18, di colli contenenti una sola qualita'  di
merce, basta sempre l'accertamento del solo peso lordo dei colli,  ai
sensi dell'art. 224 del Regolamento doganale.