(Regolamento-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
  La  bolletta  di  introduzione  in  deposito  e'   intestata   alla
amministrazione esercente e ad essa consegnata. 
 
  Sulla  bolletta  matrice,  da  restare   presso   la   dogana,   la
amministrazione esercente,  in  prova  della  eseguita  introduzione,
apporra' il suo visto, indicando il locale od il numero del Magazzino
nel quale fu collocata la merce.