(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  Le merci estere introdotte sono allibrate sopra  appositi  registri
di deposito della dogana. 
 
  L'allibramento e' fatto a partite,  ognuna  delle  quali  comprende
tutte le merci descritte in una dichiarazione; ogni partita riceve un
numero d'ordine, il quale  e'  riprodotto  sulla  bolletta  (madre  e
figlia) e sui registri della amministrazione esercente. 
 
  In apposita colonna sara' pure annotato il numero del Magazzino  in
cui la merce e' depositata. 
 
  Ogni  partita  allibrata  sui  registri  di  deposito  relativi   a
Magazzini che non siano a chiusura ufficiale  costituisce  un  debito
dell'amministrazione esercente verso l'Amministrazione finanziaria. 
 
  Quando, tuttavia, vengano introdotte in uno stesso  Magazzino,  con
piu'  dichiarazioni,   diverse   quantita'   di   merci   costituenti
nell'insieme una sola partita di merci arrivate, il debito come sopra
e'  costituito  dal  complesso  delle  registrazioni  delle  bollette
riferibili a questa unica partita.