Art. 29. Le merci estere introdotte sono allibrate sopra appositi registri di deposito della dogana. L'allibramento e' fatto a partite, ognuna delle quali comprende tutte le merci descritte in una dichiarazione; ogni partita riceve un numero d'ordine, il quale e' riprodotto sulla bolletta (madre e figlia) e sui registri della amministrazione esercente. In apposita colonna sara' pure annotato il numero del Magazzino in cui la merce e' depositata. Ogni partita allibrata sui registri di deposito relativi a Magazzini che non siano a chiusura ufficiale costituisce un debito dell'amministrazione esercente verso l'Amministrazione finanziaria. Quando, tuttavia, vengano introdotte in uno stesso Magazzino, con piu' dichiarazioni, diverse quantita' di merci costituenti nell'insieme una sola partita di merci arrivate, il debito come sopra e' costituito dal complesso delle registrazioni delle bollette riferibili a questa unica partita.