Art. 3. Il Ministro per l'economia nazionale, dopo l'accertamento, da parte dell'Ufficio del Genio civile, della regolare esecuzione delle opere progettate, vagliando con piena discrezionalita' gli elementi di giudizio sottopostigli, decide sulla domanda di autorizzazione. L'autorizzazione puo', a giudizio dello stesso Ministro per l'economia nazionale, essere sottoposta all'osservanza di date cautele, per quanto concerne l'emissione di titoli rappresentativi delle merci depositate. Ove i Magazzini generali siano destinati a ricevere merci estere, l'autorizzazione sara' concessa di concerto col Ministro per le finanze.