(Regolamento-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  Il Ministro per l'economia nazionale, dopo l'accertamento, da parte
dell'Ufficio del Genio civile, della regolare esecuzione delle  opere
progettate, vagliando con  piena  discrezionalita'  gli  elementi  di
giudizio sottopostigli, decide sulla domanda di autorizzazione. 
 
  L'autorizzazione  puo',  a  giudizio  dello  stesso  Ministro   per
l'economia  nazionale,  essere  sottoposta  all'osservanza  di   date
cautele, per quanto concerne l'emissione  di  titoli  rappresentativi
delle merci depositate. 
 
  Ove i Magazzini generali siano destinati a ricevere  merci  estere,
l'autorizzazione sara' concessa  di  concerto  col  Ministro  per  le
finanze.