Art. 32. Nei Magazzini generali le merci devono essere collocate in modo da rendere sempre facile il riscontro delle partite. Nei detti Magazzini possono compiersi sulle merci estere depositate non solo le manipolazioni ammesse nei depositi doganali in Magazzini sotto diretta custodia della dogana ed in quelli di proprieta' privata, giusta le disposizioni della legge e del regolamento doganale, compreso il prelevamento dei campioni, ma pure cernite, miscele ed altre operazioni commerciali, che non alterino la ragione dei diritti doganali. Per compiere siffatte operazioni come pure quelle relative alla mera conservazione delle merci, l'amministrazione esercente deve riportare il permesso della dogana, presentando ad essa le relative domande specificanti le operazioni da compiere, nonche' la fede di deposito relativa alle merci, perche' sia rinnovata, quando non basti una semplice annotazione. Le merci, rispetto alle quali la nota di pegno sia separata dalla fede di deposito, non potranno essere in alcuna guisa alterate, senza il consenso del possessore della nota stessa. Alle domande devono inoltre unirsi le bollette doganali di deposito. La dogana, accertato che trattisi di operazioni ammissibili, scrive il permesso sulla domanda, disponendo per la continua vigilanza, durante il compimento delle dette operazioni.