(Regolamento-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
  Nei Magazzini generali le merci devono essere collocate in modo  da
rendere sempre facile il riscontro delle partite. 
 
  Nei detti Magazzini possono compiersi sulle merci estere depositate
non solo le manipolazioni ammesse nei depositi doganali in  Magazzini
sotto diretta custodia  della  dogana  ed  in  quelli  di  proprieta'
privata,  giusta  le  disposizioni  della  legge  e  del  regolamento
doganale, compreso il prelevamento dei  campioni,  ma  pure  cernite,
miscele ed altre operazioni commerciali, che non alterino la  ragione
dei diritti doganali. 
 
  Per compiere siffatte operazioni come  pure  quelle  relative  alla
mera conservazione  delle  merci,  l'amministrazione  esercente  deve
riportare il permesso della dogana, presentando ad essa  le  relative
domande specificanti le operazioni da compiere, nonche'  la  fede  di
deposito relativa alle merci, perche' sia rinnovata, quando non basti
una semplice annotazione. 
 
  Le merci, rispetto alle quali la nota di pegno sia  separata  dalla
fede di deposito, non potranno essere in alcuna guisa alterate, senza
il consenso del possessore della nota stessa. 
 
  Alle  domande  devono  inoltre  unirsi  le  bollette  doganali   di
deposito. 
 
  La dogana, accertato che trattisi di operazioni ammissibili, scrive
il permesso sulla domanda,  disponendo  per  la  continua  vigilanza,
durante il compimento delle dette operazioni.