Art. 33. Dei cambiamenti arrecati alla condizione delle merci, in conseguenza delle permesse manipolazioni, deve compilarsi, in doppio esemplare, un sommario verbale da cui risultino tutti gli elementi necessari per le corrispondenti modificazioni alle partite di carico sui registri di deposito. Uno dei verbali sara' unito alla bolletta di deposito matrice e l'altro alla bolletta di deposito figlia. In base alle risultanze del verbale sono eseguite le modificazioni relative sui registri di deposito, depennando, ove occorra, la partita vecchia per aprirne una nuova con le opportune annotazioni di riferimento tra le due partite.