(Regolamento-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
  Dei  cambiamenti  arrecati  alla   condizione   delle   merci,   in
conseguenza delle permesse manipolazioni, deve compilarsi, in  doppio
esemplare, un sommario verbale da cui risultino  tutti  gli  elementi
necessari per le corrispondenti modificazioni alle partite di  carico
sui registri di deposito. 
 
  Uno dei verbali sara' unito alla bolletta  di  deposito  matrice  e
l'altro alla bolletta di deposito figlia. In base alle risultanze del
verbale sono eseguite  le  modificazioni  relative  sui  registri  di
deposito, depennando, ove occorra, la partita vecchia per aprirne una
nuova con le opportune annotazioni di riferimento tra le due partite.