Art. 34. Nei casi di travaso o di mutamento dei recipienti di merci soggette a diritti doganali non sara' variata la ragione dei diritti stessi secondo la condizione delle merci, accertata all'atto della introduzione, osservando le disposizioni degli articoli 232 e 237 del Regolamento doganale. Per le porzioni di merci risultate di nessun valore in conseguenza delle cernite e delle altre manipolazioni eseguite, nonche' per gl'involti o recipienti rimasti inservibili, non saranno riscossi diritti doganali, ove le une e gli altri vengano distrutti in presenza di funzionari della dogana e della Guardia di finanza, appositamente delegati dal Capo della dogana, che redigeranno il relativo processo verbale il quale servira' di base per le annotazioni di scarico sui registri di deposito.