(Regolamento-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
  Nei casi di travaso o di mutamento dei recipienti di merci soggette
a diritti doganali non sara' variata la ragione  dei  diritti  stessi
secondo  la  condizione  delle  merci,   accertata   all'atto   della
introduzione, osservando le disposizioni degli articoli 232 e 237 del
Regolamento doganale. 
 
  Per le porzioni di merci risultate di nessun valore in  conseguenza
delle cernite e  delle  altre  manipolazioni  eseguite,  nonche'  per
gl'involti o recipienti rimasti  inservibili,  non  saranno  riscossi
diritti doganali, ove  le  une  e  gli  altri  vengano  distrutti  in
presenza di funzionari della  dogana  e  della  Guardia  di  finanza,
appositamente delegati dal Capo  della  dogana,  che  redigeranno  il
relativo  processo  verbale  il  quale  servira'  di  base   per   le
annotazioni di scarico sui registri di deposito.