(Regolamento-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
  Le merci depositate nei Magazzini generali possono avere  qualsiasi
destinazione doganale. 
 
  Le operazioni relative debbono essere eseguite nei modi  e  con  le
guarentigie stabilite dalle disposizioni doganali  comuni,  salve  le
eccezioni fatte dal presente regolamento.