(Regolamento-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
  Per   estrarre   le   merci   estere   dal    Magazzino    generale
l'amministrazione esercente deve presentare all'Ufficio di dogana  la
dichiarazione scritta, redatta nelle  forme  prescritte  dalla  legge
doganale. 
 
  La dichiarazione deve indicare il numero della  partita  risultante
dalla bolletta d'introduzione in deposito e il numero  del  magazzino
od il locale dal quale si estrae  la  merce.  Deve  essere,  inoltre,
corredata dalla bolletta di introduzione in deposito, la quale  sara'
restituita con  annotazione  di  parziale  scarico,  qualora  non  si
estraggano tutte le merci in essa descritte. 
 
  Deve essere presentata  la  dichiarazione  scritta,  redatta  nelle
forme prescritte dalla legge  doganale,  anche  per  merci  nazionali
quando, per queste, la dogana sia richiesta di compiere operazioni di
esportazione,  definitiva  o  temporanea,   di   reimportazione,   di
spedizione in  cabotaggio  o  in  circolazione,  o  altre  operazioni
doganali. In questi casi l'Ufficio di dogana  procede  con  le  norme
stabilite per le stesse operazioni da  compiere  su  merci  nazionali
presso dogane interne.