Art. 36. Per estrarre le merci estere dal Magazzino generale l'amministrazione esercente deve presentare all'Ufficio di dogana la dichiarazione scritta, redatta nelle forme prescritte dalla legge doganale. La dichiarazione deve indicare il numero della partita risultante dalla bolletta d'introduzione in deposito e il numero del magazzino od il locale dal quale si estrae la merce. Deve essere, inoltre, corredata dalla bolletta di introduzione in deposito, la quale sara' restituita con annotazione di parziale scarico, qualora non si estraggano tutte le merci in essa descritte. Deve essere presentata la dichiarazione scritta, redatta nelle forme prescritte dalla legge doganale, anche per merci nazionali quando, per queste, la dogana sia richiesta di compiere operazioni di esportazione, definitiva o temporanea, di reimportazione, di spedizione in cabotaggio o in circolazione, o altre operazioni doganali. In questi casi l'Ufficio di dogana procede con le norme stabilite per le stesse operazioni da compiere su merci nazionali presso dogane interne.