Art. 37. L'amministrazione esercente potra' chiedere nella dichiarazione che la operazione sia fatta in nome di persona da lei designata, la quale dovra' in questo caso firmare anche essa la dichiarazione e rendersi responsabile della operazione. Alla detta operazione dovra' pure assistere il rappresentante dei Magazzini generali. La dogana avra' sempre diritto di ottenere quelle guarentigie, che, secondo la legge doganale, fossero prescritte per le operazioni da compiersi e che dovranno essere prestate o dall'amministrazione, o dalla persona da lei designata, secondo i casi.