(Regolamento-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
  L'amministrazione esercente potra' chiedere nella dichiarazione che
la operazione sia fatta in nome di persona da lei designata, la quale
dovra' in questo caso firmare anche essa la dichiarazione e  rendersi
responsabile della operazione.  Alla  detta  operazione  dovra'  pure
assistere il rappresentante dei Magazzini generali. 
 
  La dogana avra' sempre diritto di ottenere quelle guarentigie, che,
secondo la legge doganale, fossero prescritte per  le  operazioni  da
compiersi e che dovranno essere prestate  o  dall'amministrazione,  o
dalla persona da lei designata, secondo i casi.