(Regolamento-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  Contro  il   provvedimento   emesso   dal   Consiglio   provinciale
dell'economia, a sensi dell'art. 3 ultimo comma,  e  dell'articolo  8
del decreto-legge, e'  ammesso  ricorso  al  Ministero  dell'economia
nazionale, che decide in ultima istanza.