(Regolamento-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
  Per le merci depositate in Magazzini non a chiusura  ufficiale,  il
concessionario dei Magazzini generali e' responsabile  del  pagamento
dei diritti ragguagliati alla qualita' e alla quantita'  delle  merci
accertate  all'atto  della  introduzione  in   deposito,   salve   le
differenze causate da constatata  forza  maggiore  e,  per  le  merci
sottodescritte, quelle derivate da cali di deposito, in quanto questi
non oltrepassino, per ogni anno di giacenza, i limiti  di  tolleranza
rispettivamente indicati: 
 
     1.  Oli  minerali  e  residui  della  distillazione  degli   oli
minerali, essenza di trementina, oli di resina (esclusi  i  pesanti),
oli di catrame leggeri: 
 
        a) in truogoli, vasche e cisternoni, 2 per cento; 
 
        b) in barili di legno, 6 per  cento,  con  facolta'  al  capo
della Circoscrizione doganale di giungere fino al 12 per cento; 
 
        c) in cassette di legno contenenti staglioni,  3  per  cento,
con facolta' al capo della Circoscrizione doganale di  giungere  fino
al 6 per cento; 
 
     2. Oli vegetali (liquidi o concreti): 
 
        a) in recipienti di legno, 4 per cento; 
 
        b) in altri recipienti (esclusi quelli di vetro e  quelli  di
latta chiusi ermeticamente) 2 per cento; 
 
     3. Altri oli (liquidi o concreti) in  qualunque  modo  custoditi
eccettoche' in recipienti di vetro o di latta chiusi ermeticamente, 2
per cento; 
 
     4. Spiriti: 
 
        a) in recipienti di legno, 7 per cento; 
 
        b) in altri recipienti (escluse le bottiglie e, in genere,  i
recipienti di vetro), 5 per cento; 
 
     5. Vini (esclusi quelli custoditi in bottiglie, e, in genere, in
recipienti di vetro), 5 per cento; 
 
     6. Carni salate, affumicate, insaccate, pesce secco, affumicato,
salato (esclusi quelli conservati in barattoli di latta  o  in  altri
vasi chiusi ermeticamente), 5 per cento; 
 
     7. Carni congelate depositate in Magazzini  frigoriferi,  3  per
cento; 
 
     8. Caffe' in grani e in pellicole, 1, 2 per cento; 
 
     9. Paraffina solida, 2 per cento; 
 
     10. Nitrato di sodio, raffinato, 2 per cento. 
 
  Per le differenze non giustificate da causa di forza maggiore e per
le mancanze che oltrepassino per le merci sopraindicate i  limiti  di
tolleranza rispettivamente assegnati, o che si riferiscano  ad  altre
merci, si procede ai sensi dell'articolo 84 della legge doganale.  E'
fatta eccezione per le dispersioni avvenute durante la giacenza delle
merci nei Magazzini generali,  le  quali  potranno  essere  abbuonate
dalla dogana, qualora ne sia giustificata regolarmente l'entita' e la
causa, e sia escluso  che  dipendano  comunque  da  fatto  o  incuria
dell'amministrazione dei Magazzini generali. 
 
  L'abbuono e' vincolato alla approvazione del Ministero.