Art. 41. Per le merci depositate in Magazzini non a chiusura ufficiale, il concessionario dei Magazzini generali e' responsabile del pagamento dei diritti ragguagliati alla qualita' e alla quantita' delle merci accertate all'atto della introduzione in deposito, salve le differenze causate da constatata forza maggiore e, per le merci sottodescritte, quelle derivate da cali di deposito, in quanto questi non oltrepassino, per ogni anno di giacenza, i limiti di tolleranza rispettivamente indicati: 1. Oli minerali e residui della distillazione degli oli minerali, essenza di trementina, oli di resina (esclusi i pesanti), oli di catrame leggeri: a) in truogoli, vasche e cisternoni, 2 per cento; b) in barili di legno, 6 per cento, con facolta' al capo della Circoscrizione doganale di giungere fino al 12 per cento; c) in cassette di legno contenenti staglioni, 3 per cento, con facolta' al capo della Circoscrizione doganale di giungere fino al 6 per cento; 2. Oli vegetali (liquidi o concreti): a) in recipienti di legno, 4 per cento; b) in altri recipienti (esclusi quelli di vetro e quelli di latta chiusi ermeticamente) 2 per cento; 3. Altri oli (liquidi o concreti) in qualunque modo custoditi eccettoche' in recipienti di vetro o di latta chiusi ermeticamente, 2 per cento; 4. Spiriti: a) in recipienti di legno, 7 per cento; b) in altri recipienti (escluse le bottiglie e, in genere, i recipienti di vetro), 5 per cento; 5. Vini (esclusi quelli custoditi in bottiglie, e, in genere, in recipienti di vetro), 5 per cento; 6. Carni salate, affumicate, insaccate, pesce secco, affumicato, salato (esclusi quelli conservati in barattoli di latta o in altri vasi chiusi ermeticamente), 5 per cento; 7. Carni congelate depositate in Magazzini frigoriferi, 3 per cento; 8. Caffe' in grani e in pellicole, 1, 2 per cento; 9. Paraffina solida, 2 per cento; 10. Nitrato di sodio, raffinato, 2 per cento. Per le differenze non giustificate da causa di forza maggiore e per le mancanze che oltrepassino per le merci sopraindicate i limiti di tolleranza rispettivamente assegnati, o che si riferiscano ad altre merci, si procede ai sensi dell'articolo 84 della legge doganale. E' fatta eccezione per le dispersioni avvenute durante la giacenza delle merci nei Magazzini generali, le quali potranno essere abbuonate dalla dogana, qualora ne sia giustificata regolarmente l'entita' e la causa, e sia escluso che dipendano comunque da fatto o incuria dell'amministrazione dei Magazzini generali. L'abbuono e' vincolato alla approvazione del Ministero.