(Regolamento-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
  La dogana non risponde delle mancanze, ne' delle avarie che possono
verificarsi nelle merci depositate in Magazzini a chiusura ufficiale,
restando sempre responsabili della conservazione e della custodia  di
queste merci  come  di  quelle  depositate  in  altri  magazzini,  il
concessionario del Magazzino generale.  Cio'  senza  pregiudizio  del
disposto dell'art. 246 del Regolamento doganale, per quanto  riguarda
il  pagamento  dei  diritti  doganali   nel   caso   di   fraudolenta
sottrazione.