(Regolamento-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
  Il servizio di vigilanza ai Magazzini generali e' eseguito dalla R.
Guardia di finanza. 
 
  Con  disposizioni  speciali  per  ciascun  Magazzino  generale   il
direttore  della  Circoscrizione  doganale  determina  le  misure  di
vigilanza e le cautele da adottare sia per quanto riguarda il recinto
esterno e la sua chiusura, sia per quanto riguarda  la  chiusura  dei
Magazzini interni.