Art. 44. Il servizio di vigilanza ai Magazzini generali e' eseguito dalla R. Guardia di finanza. Con disposizioni speciali per ciascun Magazzino generale il direttore della Circoscrizione doganale determina le misure di vigilanza e le cautele da adottare sia per quanto riguarda il recinto esterno e la sua chiusura, sia per quanto riguarda la chiusura dei Magazzini interni.