Art. 46. Ove l'amministrazione esercente il Magazzino generale istituisca un servizio interno di guardia notturna, essa dovra' rendersi garante della moralita' delle persone al medesimo addette. Chiuso il Magazzino, le guardie notturne non potranno uscire che per motivi eccezionali, accertati da coloro che custodiscono le chiavi degli ingressi. L'autorita' finanziaria potra' sempre far visitare sulla persona le guardie notturne, quando escono dal Magazzino.