(Regolamento-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
  Ove l'amministrazione esercente il Magazzino generale istituisca un
servizio interno di guardia notturna, essa  dovra'  rendersi  garante
della moralita' delle persone al medesimo addette. 
 
  Chiuso il Magazzino, le guardie notturne non  potranno  uscire  che
per motivi eccezionali,  accertati  da  coloro  che  custodiscono  le
chiavi degli ingressi. 
 
  L'autorita' finanziaria potra' sempre far visitare sulla persona le
guardie notturne, quando escono dal Magazzino.