Art. 47. Il capo dell'Ufficio doganale potra' sempre chiedere che gli sieno esibiti i registri dell'amministrazione esercente e confrontarli con quelli doganali. Rilevandosi differenze ne sara' subito informato per le sue disposizioni, il direttore della Circoscrizione doganale, il quale potra' anche ordinare la immediata verificazione del deposito. Le spese all'uopo occorrenti saranno sostenute dall'amministrazione o dalla dogana, secondo che risultino erronei i registri dell'una o dell'altra.