(Regolamento-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
  La dogana  potra'  sempre  procedere  a  verificazioni  generali  o
parziali, ordinarie o straordinarie, la cui esecuzione dovra' essere,
con ogni cura, agevolata dall'amministrazione esercente. 
 
  Le  spese  delle  verificazioni  ordinarie  sono   a   carico   del
concessionario del Magazzino generale; per quelle delle verificazioni
straordinarie ai Magazzini non a chiusura ufficiale, si osservera' il
disposto dell'art. 52 della legge doganale. 
 
  Per  le  verificazioni  straordinarie  ai  Magazzini   a   chiusura
ufficiale le spese sono a carico del  concessionario  nel  solo  caso
previsto dall'ultimo comma dell'art. 19.