Art. 48. La dogana potra' sempre procedere a verificazioni generali o parziali, ordinarie o straordinarie, la cui esecuzione dovra' essere, con ogni cura, agevolata dall'amministrazione esercente. Le spese delle verificazioni ordinarie sono a carico del concessionario del Magazzino generale; per quelle delle verificazioni straordinarie ai Magazzini non a chiusura ufficiale, si osservera' il disposto dell'art. 52 della legge doganale. Per le verificazioni straordinarie ai Magazzini a chiusura ufficiale le spese sono a carico del concessionario nel solo caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 19.