(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Ogni esercente di Magazzino generale e' obbligato ad impiantare e a
tenere una regolare contabilita' del movimento di entrata  ed  uscita
delle merci. 
 
  In caso di constatata inosservanza di tale  obbligo  il  presidente
del Consiglio provinciale dell'economia potra'  nominare  un  proprio
commissario con l'incarico di riordinare  la  contabilita',  a  spese
dell'esercente,  salvo  a  promuovere,  nei  casi  piu'   gravi,   il
provvedimento di revoca dell'autorizzazione a' sensi dell'art. 6  del
decreto-legge.