Art. 5. Ogni esercente di Magazzino generale e' obbligato ad impiantare e a tenere una regolare contabilita' del movimento di entrata ed uscita delle merci. In caso di constatata inosservanza di tale obbligo il presidente del Consiglio provinciale dell'economia potra' nominare un proprio commissario con l'incarico di riordinare la contabilita', a spese dell'esercente, salvo a promuovere, nei casi piu' gravi, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a' sensi dell'art. 6 del decreto-legge.