(Regolamento-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
  Nel  termine  perentorio  di  quindici   giorni   successivi   alla
pubblicazione del presente regolamento, gli esercenti  dei  Magazzini
generali istituiti ai sensi della legge 17 dicembre  1882,  n.  1154,
che intendano ottenere l'autorizzazione a norma del decreto-legge  1°
luglio  1926,  u.  2290,  dovranno   farne   domanda   al   Ministero
dell'economia nazionale per il tramite del Prefetto della  Provincia.
La domanda deve essere corredata da regolare perizia, anche sommaria,
descrittiva ed estimativa dei terreni, fabbricati ed impianti di ogni
genere destinati all'esercizio del Magazzino generale,  dalle  piante
generali e particolari dei locali ad uso del Magazzino,  nonche'  dal
regolamento e dalle tariffe, ed infine da un  elenco  delle  fedi  di
deposito e note di pegno, emesse durante l'anno 1926,  in  cui  siano
indicati i seguenti elementi: 
 
     a) intestatario del titolo; 
 
     b) qualita' e quantita' della merce; 
 
     c) data di emissione; 
 
     d) valore della merce; 
 
     e) se la nota di pegno relativa e' stata scontata dal  Magazzino
generale e per quale importo. 
 
  Nella domanda l'esercente dovra' inoltre  specificare  le  garanzie
offerte all'Erario, ai depositanti e loro aventi causa, e  dichiarare
altresi' di essere disposto a prestare la cauzione a norma  dell'art.
3 del  presente  regolamento.  Dovra'  infine  dichiarare  quanto  e'
richiesto dal n. 3 dell'art. 2 del decreto-legge. Se  l'esercente  e'
una societa' anonima od una societa' in accomandita per  azioni  deve
produrre i bilanci relativi all'ultimo triennio. 
 
  All'atto  della  presentazione  della  domanda,  l'esercente   deve
depositare  la  somma  che,   a   giudizio   del   Prefetto,   potra'
presumibilmente occorrere per gli  accertamenti  da  eseguirsi  salvo
restituzione dell'eventuale eccedenza.