Art. 50. Nel termine perentorio di quindici giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento, gli esercenti dei Magazzini generali istituiti ai sensi della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, che intendano ottenere l'autorizzazione a norma del decreto-legge 1° luglio 1926, u. 2290, dovranno farne domanda al Ministero dell'economia nazionale per il tramite del Prefetto della Provincia. La domanda deve essere corredata da regolare perizia, anche sommaria, descrittiva ed estimativa dei terreni, fabbricati ed impianti di ogni genere destinati all'esercizio del Magazzino generale, dalle piante generali e particolari dei locali ad uso del Magazzino, nonche' dal regolamento e dalle tariffe, ed infine da un elenco delle fedi di deposito e note di pegno, emesse durante l'anno 1926, in cui siano indicati i seguenti elementi: a) intestatario del titolo; b) qualita' e quantita' della merce; c) data di emissione; d) valore della merce; e) se la nota di pegno relativa e' stata scontata dal Magazzino generale e per quale importo. Nella domanda l'esercente dovra' inoltre specificare le garanzie offerte all'Erario, ai depositanti e loro aventi causa, e dichiarare altresi' di essere disposto a prestare la cauzione a norma dell'art. 3 del presente regolamento. Dovra' infine dichiarare quanto e' richiesto dal n. 3 dell'art. 2 del decreto-legge. Se l'esercente e' una societa' anonima od una societa' in accomandita per azioni deve produrre i bilanci relativi all'ultimo triennio. All'atto della presentazione della domanda, l'esercente deve depositare la somma che, a giudizio del Prefetto, potra' presumibilmente occorrere per gli accertamenti da eseguirsi salvo restituzione dell'eventuale eccedenza.