(Regolamento-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
  Non  oltre  i  quindici  giorni  dalla  presentazione  il  Prefetto
trasmette la domanda al Ministero dell'economia nazionale col proprio
parere  e  con  quello  del  commissario   straordinario   incaricato
dell'amministrazione  delle  Camere  di  commercio  della   Provincia
nonche' col parere tecnico dell'Ufficio del Genio civile,  il  quale,
prima di pronunziarsi, deve eseguire un regolare  accertamento  sopra
luogo. 
 
  Il parere del  Commissario  deve  riferirsi  ai  punti  considerati
all'art. 3 del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290; il  Commissario
deve inoltre pronunziarsi sul regolamento, sulla tariffa  di  cui  ai
comma 4 e 5 dell'art. 2 del decreto-legge,  e  riferire  anche  sulla
gestione antecedente dei Magazzini e sulla regolarita' di essa. 
 
  Nel caso che il Commissario sia interessato in taluno dei Magazzini
della sua circoscrizione resta affidato al Prefetto il compito che la
legge deferisce al Commissario. 
 
  Nei trenta giorni successivi il Ministro per l'economia decide  con
suo decreto, in conformita' di quanto e'  disposto  nel  primo  comma
dell'art. 4 del decreto-legge,  a  quali  degli  esistenti  Magazzini
generali  debba  essere  concessa   l'autorizzazione   a   continuare
l'esercizio previo parere di una speciale Commissione  presieduta  da
un consigliere di Stato e composta di un rappresentante del Ministero
dell'economia nazionale e di un rappresentante  del  Ministero  delle
finanze. Tale autorizzazione ha carattere definitivo;  tuttavia  puo'
essere subordinata all'adempimento, entro un dato termine, di  talune
condizioni da stabilirsi a giudizio discrezionale del Ministro. 
 
  Gli   esercenti   Magazzini   generali   ai   quali   sia    negata
l'autorizzazione, o che  tralascino  di  farne  domanda  nel  termine
stabilito dall'art.  50,  debbono  cessare  la  loro  attivita'  allo
spirare del  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
decreto-legge.