(Regolamento-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
  Fino  a  quando  non  siano  costituiti  i   Consigli   provinciali
dell'economia, le attribuzioni ad essi demandate dal decreto-legge 1°
luglio 1926, n. 2290, e dal presente regolamento sono esercitate  dai
Commissari straordinari delle Camere di commercio e industria.