(Regolamento-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
  Le disposizioni transitorie del presente decreto non  si  applicano
ai Magazzini generali istituiti in virtu' di  speciali  provvedimenti
legislativi. 
 
  Tali Magazzini generali possono essere dispensati dal Ministro  per
l'economia nazionale dall'obbligo di prestare la cauzione. 
 
                   Visto, d'ordine di S. M. il Re: 
 
                Il Ministro per l'economia nazionale: 
 
                              Belluzzo.