Art. 53. Le disposizioni transitorie del presente decreto non si applicano ai Magazzini generali istituiti in virtu' di speciali provvedimenti legislativi. Tali Magazzini generali possono essere dispensati dal Ministro per l'economia nazionale dall'obbligo di prestare la cauzione. Visto, d'ordine di S. M. il Re: Il Ministro per l'economia nazionale: Belluzzo.