(Regolamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  Se in un Magazzino generale sono  depositate  merci  di  proprieta'
dell'esercente non si puo' far luogo all'emissione su di esse,  della
fede di deposito e della nota di pegno, sotto pena  di  revoca  della
facolta' di emettere titoli rappresentativi delle merci depositate. 
 
  Le partite di merci sulle quali sono emesse le fedi di  deposito  e
le note di pegno debbono essere tenute distinte le une  dalle  altre,
in modo che siano facilmente ed esattamente  individuabili  le  merci
corrispondenti a ciascun titolo. In caso di inosservanza, il Ministro
per  l'economia  nazionale,  con  decreto  motivato,  potra'  inibire
all'esercente, per un periodo di tempo non superiore ad un  anno,  di
emettere titoli rappresentativi  delle  merci  depositate,  salvo  ad
adottare piu' gravi provvedimenti in caso  di  recidiva.  Inoltre  il
Ministro puo' ordinate l'esecuzione di opere necessarie per garantire
l'osservanza della disposizione. 
 
  Se risultino emesse allo scoperto fedi di deposito e note di pegno,
si  fa  luogo  alla  revoca  dell'autorizzazione  di  esercizio   del
Magazzino  generale  per  ragioni  di   pubblico   interesse,   salva
l'applicazione delle maggiori pene prevedute dal Codice penale.