(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  I Consigli provinciali dell'economia hanno facolta' di far eseguire
in  ogni  tempo  ispezioni  ai  Magazzini  generali  esistenti  nella
provincia.  Dette  ispezioni  sono  affidate   a   funzionari   della
Amministrazione delle Stato designati dal Prefetto. 
 
  Il Ministro  per  l'economia  nazionale  ha  facolta'  altresi'  di
disporre tali ispezioni, valendosi di propri funzionari, in  caso  di
particolare gravita'. 
 
  I funzionari incaricati di eseguire le ispezioni dovranno procedere
con particolare diligenza al controllo delle merci sulle quali  siano
state emesse fedi  di  deposito  e  note  di  pegno  e  denuncieranno
l'eventuale  inosservanza  delle  disposizioni  del  primo  capoverso
dell'art. 6 del presente regolamento. 
 
  Le ispezioni ordinate ai Magazzini generali, soggetti  a  vigilanza
doganale, saranno compiute d'intesa con le  autorita'  doganali,  per
quanto possano riferirsi al movimento delle merci estere. 
 
  Le spese occorrenti per le ispezioni sono a  carico  del  Magazzino
generale.