Art. 9. I Consigli provinciali dell'economia hanno facolta' di far eseguire in ogni tempo ispezioni ai Magazzini generali esistenti nella provincia. Dette ispezioni sono affidate a funzionari della Amministrazione delle Stato designati dal Prefetto. Il Ministro per l'economia nazionale ha facolta' altresi' di disporre tali ispezioni, valendosi di propri funzionari, in caso di particolare gravita'. I funzionari incaricati di eseguire le ispezioni dovranno procedere con particolare diligenza al controllo delle merci sulle quali siano state emesse fedi di deposito e note di pegno e denuncieranno l'eventuale inosservanza delle disposizioni del primo capoverso dell'art. 6 del presente regolamento. Le ispezioni ordinate ai Magazzini generali, soggetti a vigilanza doganale, saranno compiute d'intesa con le autorita' doganali, per quanto possano riferirsi al movimento delle merci estere. Le spese occorrenti per le ispezioni sono a carico del Magazzino generale.