Art. 2. All'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3031, e' sostituito il seguente: «Il Consiglio e' cosi' costituito: «1. Il Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale designato dal Ministro, presidente; «2. Un delegato del Consiglio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia; «3. I quattro vice-presidenti del Consiglio superiore dell'economia nazionale; «4. I capi dei servizi del lavoro, dell'agricoltura, del l'industria e miniere e del commercio; «5. Un funzionario, di grado non inferiore al 5°, designato dal Ministro per le corporazioni; «6. Il presidente della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro; «7. Tre cavalieri del lavoro scelti dal Ministro per l'economia nazionale, su designazione rispettivamente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, i quali durano in carica 3 anni e possono essere confermati. «Le funzioni di segretario dell'Ordine e del Consiglio sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, di grado non inferiore al 6°, scelto dal Ministro. «E' riservato al segretario l'incarico di fare l'istruttoria delle proposte da presentare al Consiglio e di conservare l'archivio dell'Ordine. «Gli atti delle istruttorie non possono essere comunicati ad alcuno». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 marzo 1927 - Anno V VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 259, foglio 107. - Ferretti.