Art. 2. La presente legge entrera' in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 dicembre 1928 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Rocco - Mosconi Belluzzo - Giuriati - Martelli Ciano. Visto, il Guardasigilli: Rocco.