Art. 2. 
 
  La presente legge entrera' in vigore all'atto dello  scambio  delle
ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 31 dicembre 1928 - Anno VII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                          Mussolini - Rocco - Mosconi 
 
                                       Belluzzo - Giuriati - Martelli 
 
                                                               Ciano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.