Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano. Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, animati dal desiderio di regolare amichevolmente le questioni risultanti dagli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, prescindendo da ogni questione di principio e di interpretazione giuridica delle clausole del Trattato di San Germano predetto, hanno deciso di concludere un accordo ed hanno nominato a tale scopo come loro Plenipotenziari: Sua Maesta' il Re d'Italia: Il dott. Amedeo Giannini, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario onorario, Consigliere di Stato; Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria: Il dott. Carlo Schönberger, Consigliere ministeriale al Ministero federale delle finanze; i quali, dopo aver scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. La Repubblica d'Austria mettera' a disposizione del Regno d'Italia i lasciti, le donazioni, borse e fondazioni di ogni specie (tutti designati nel presente accordo con la denominazione di «fondazioni»), istituiti nell'antica Monarchia austro-ungarica e destinati a sudditi dell'antico Impero d'Austria, in quanto le fondazioni stesse si trovino sul territorio della Repubblica d'Austria e siano destinate esclusivamente a persone che attualmente siano cittadini del Regno d'Italia. Nella consegna sara' tenuto conto dei pagamenti regolarmente effettuati per lo scopo delle fondazioni. I beni delle fondazioni istituite o erette prima del 28 luglio 1914 saranno consegnati nello stato in cui erano a tale data. I redditi maturati dopo il 28 luglio 1914 e non impiegati in regolari pagamenti saranno consegnati nello stato in cui si trovano al momento della firma del presente accordo. Quelli eventualmente impiegati in modo non regolare saranno reintegrati e versati in lire italiane, in ragione di 60 centesimi italiani per ogni corona austro-ungarica. Se la fondazione fu istituita o eretta dopo il 28 luglio 1914 e prima del 3 novembre 1918, il patrimonio relativo sara' consegnato nello stato in cui si trova al momento della firma del presente accordo. I titoli, le carte di valore e le monete in contanti saranno consegnati in titoli, carte di valore e monete in contanti, della stessa specie e dello stesso ammontare nominale, restando bene inteso che i titoli di rendita prebellica saranno consegnati non stampigliati o con stampigliatura annullata. Gli altri beni saranno consegnati in natura, o, in mancanza, verra' versata una somma in lire italiane corrispondente al valore attuale dei beni, tenuto conto dello stato di essi alle date predette. La Repubblica d'Austria si obbliga a consegnare al Regno d'Italia le tavole di fondazione e tutti gli atti e documenti che si riferiscono alla costituzione ed amministrazione delle fondazioni, tanto se siano in possesso delle amministrazioni pubbliche austriache, quanto di enti o privati, residenti nel territorio della Repubblica d'Austria. Le consegne di cui al presente articolo avranno luogo entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.