(Accordo-art. 1)
 
  Accordo fra il Regno d'Italia e la  Repubblica  d'Austria  relativo
all'esecuzione degli  articoli  266  (ultimo  capoverso)  e  273  del
Trattato di San Germano. 
 
  Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, animati dal  desiderio
di regolare amichevolmente le questioni risultanti dagli articoli 266
(ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, 
 
  prescindendo da ogni questione di principio  e  di  interpretazione
giuridica delle clausole del Trattato di San Germano predetto, 
 
  hanno deciso di concludere un accordo  ed  hanno  nominato  a  tale
scopo come loro Plenipotenziari: 
 
        Sua Maesta' il Re d'Italia: 
 
  Il  dott.  Amedeo  Giannini,  Inviato  straordinario   e   Ministro
plenipotenziario onorario, Consigliere di Stato; 
 
        Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria: 
 
  Il dott. Carlo Schönberger, Consigliere ministeriale  al  Ministero
federale delle finanze; 
 
  i quali, dopo aver scambiati i loro pieni poteri, trovati in  buona
e debita forma, hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Repubblica d'Austria mettera' a disposizione del Regno  d'Italia
i lasciti, le donazioni, borse e fondazioni  di  ogni  specie  (tutti
designati nel presente accordo con la denominazione di «fondazioni»),
istituiti nell'antica Monarchia austro-ungarica e destinati a sudditi
dell'antico Impero d'Austria,  in  quanto  le  fondazioni  stesse  si
trovino sul territorio della Repubblica d'Austria e  siano  destinate
esclusivamente a persone che attualmente siano  cittadini  del  Regno
d'Italia.  Nella  consegna   sara'   tenuto   conto   dei   pagamenti
regolarmente effettuati per lo scopo delle fondazioni. 
 
  I beni delle fondazioni istituite o erette prima del 28 luglio 1914
saranno consegnati nello stato in cui erano a tale  data.  I  redditi
maturati dopo il 28 luglio 1914 e non impiegati in regolari pagamenti
saranno consegnati nello stato in cui si  trovano  al  momento  della
firma del presente accordo. Quelli eventualmente  impiegati  in  modo
non regolare saranno reintegrati  e  versati  in  lire  italiane,  in
ragione di 60 centesimi italiani per ogni corona austro-ungarica. 
 
  Se la fondazione fu istituita o eretta dopo il  28  luglio  1914  e
prima del 3 novembre 1918, il patrimonio  relativo  sara'  consegnato
nello stato in cui si trova  al  momento  della  firma  del  presente
accordo. 
 
  I titoli, le carte di  valore  e  le  monete  in  contanti  saranno
consegnati in titoli, carte di valore e  monete  in  contanti,  della
stessa specie e dello stesso ammontare nominale, restando bene inteso
che  i  titoli  di  rendita   prebellica   saranno   consegnati   non
stampigliati o con stampigliatura annullata. Gli altri  beni  saranno
consegnati in natura, o, in mancanza, verra'  versata  una  somma  in
lire italiane corrispondente al valore attuale dei beni, tenuto conto
dello stato di essi alle date predette. 
 
  La Repubblica d'Austria si obbliga a consegnare al  Regno  d'Italia
le tavole  di  fondazione  e  tutti  gli  atti  e  documenti  che  si
riferiscono alla costituzione ed  amministrazione  delle  fondazioni,
tanto  se  siano  in   possesso   delle   amministrazioni   pubbliche
austriache, quanto di enti o privati, residenti nel territorio  della
Repubblica d'Austria. 
 
  Le consegne di cui al presente articolo avranno luogo entro un anno
dall'entrata in vigore del presente accordo.