(Accordo-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Nel caso che sorga una controversia su una questione  regolata  dal
presente accordo e non sia risoluta amichevolmente nel termine di tre
mesi a partire dal ricevimento della sua notificazione  da  parte  di
una delle Alte Parti  contraenti  all'altra,  la  controversia  sara'
sottoposta ad un arbitro, eletto d'accordo dalle Parti stesse. 
 
  Se  le  Alte  Parti  contraenti   non   fossero   d'accordo   sulla
designazione dell'arbitro nel termine di un mese, detto arbitro sara'
nominato, su richiesta di  una  delle  Parti  predette,  dalla  Corte
permanente di giustizia internazionale dell'Aja. 
 
  La procedura d'arbitrato sara' stabilita dall'arbitro stesso. 
 
  L'arbitro potra' fare le  indagini  che  giudichera'  necessarie  e
rivolgersi direttamente alle autorita'  centrali  di  ciascuna  delle
Alte Parti contraenti, le quali saranno obbligate a dar corso al piu'
presto possibile alle commissioni rogatorie dell'arbitro stesso. 
 
  Ciascuno  degli  Stati   contraenti   avra'   facolta'   di   farsi
rappresentare nel giudizio. 
 
  Le spese per l'arbitro saranno regolate e  ripartite  ex  aequo  et
bono dall'arbitro stesso. 
 
  Le  Alte  Parti  contraenti  s'impegnano  a  prestare   all'arbitro
l'appoggio necessario per l'esercizio delle sue funzioni. 
 
  Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie e non sara'  ammesso
appello contro di esse.