Art. 11. Nel caso che sorga una controversia su una questione regolata dal presente accordo e non sia risoluta amichevolmente nel termine di tre mesi a partire dal ricevimento della sua notificazione da parte di una delle Alte Parti contraenti all'altra, la controversia sara' sottoposta ad un arbitro, eletto d'accordo dalle Parti stesse. Se le Alte Parti contraenti non fossero d'accordo sulla designazione dell'arbitro nel termine di un mese, detto arbitro sara' nominato, su richiesta di una delle Parti predette, dalla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja. La procedura d'arbitrato sara' stabilita dall'arbitro stesso. L'arbitro potra' fare le indagini che giudichera' necessarie e rivolgersi direttamente alle autorita' centrali di ciascuna delle Alte Parti contraenti, le quali saranno obbligate a dar corso al piu' presto possibile alle commissioni rogatorie dell'arbitro stesso. Ciascuno degli Stati contraenti avra' facolta' di farsi rappresentare nel giudizio. Le spese per l'arbitro saranno regolate e ripartite ex aequo et bono dall'arbitro stesso. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prestare all'arbitro l'appoggio necessario per l'esercizio delle sue funzioni. Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie e non sara' ammesso appello contro di esse.