Art. 12. Il presente accordo sara' ratificato e gli atti di ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile in Roma. Esso entrera' in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche. In fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente accordo. Fatto a Roma, il 22 dicembre 1927, in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sara' consegnato a ciascuno degli Stati firmatari. Per l'Italia: Per l'Austria: (L. S.) Amedeo Giannini. (L. S.) Schönberger. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: p. Il Ministro per gli affari esteri: Grandi.