(Accordo-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  Il presente accordo sara' ratificato e gli atti di ratifica saranno
scambiati al piu' presto possibile in Roma. 
 
  Esso entrera' in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche. 
 
  In fede  di  che,  i  Plenipotenziari  suddetti  hanno  firmato  il
presente accordo. 
 
  Fatto a Roma, il 22 dicembre 1927, in italiano e in tedesco, i  due
testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali  sara'
consegnato a ciascuno degli Stati firmatari. 
 
      Per l'Italia:                                Per l'Austria: 
 
  (L. S.) Amedeo Giannini.                      (L. S.) Schönberger. 
 
                Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: 
 
                p. Il Ministro per gli affari esteri: 
 
                               Grandi.