(Accordo-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  Le fondazioni, collettivita' e  persone  morali  pubbliche,  aventi
sede al 3 novembre 1918 nell'attuale territorio  di  una  delle  Alte
Parti contraenti, conservano i loro beni mobili ed  immobili  che  si
trovano nel territorio dell'altra Parte contraente. 
 
  Ove una  fondazione  non  disponesse  gia'  dei  beni  situati  nel
territorio dell'altra Parte  contraente,  questi  saranno  consegnati
entro tre mesi dalla domanda,  nello  stato  in  cui  si  trovano  al
momento della domanda stessa.