(Accordo-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  Le Alte Parti contraenti,  in  deroga  alle  norme  del  precedente
articolo, riconoscono che tutti  i  beni  mobili  ed  immobili  delle
fondazioni e fondi militari appartengono  esclusivamente  allo  Stato
nel cui territorio i beni si trovano. 
 
  Per le consegne degli atti concernenti i beni  delle  fondazioni  e
fondi di  cui  sopra  e'  cenno  si  applicano  le  disposizioni  del
penultimo capoverso dell'articolo 1 del presente accordo,  in  quanto
gli atti stessi siano in possesso dell'altro Stato.