(Accordo-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  La Repubblica d'Austria si obbliga a trasferire in  proprieta'  del
Regno d'Italia, libero da qualsiasi onere, entro il  termine  di  sei
mesi dall'entrata in vigore del presente  accordo,  l'immobile  della
Croce d'oro in Abbazia. 
 
  Egualmente la Repubblica d'Austria si obbliga a trasferire al Regno
d'Italia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo,
l'immobile della  Croce  bianca  in  Merano,  se  e  in  quanto  esso
appartenga alla Croce bianca di Vienna, con  gli  oneri  che  gravano
sull'immobile stesso alla data del presente accordo.