Art. 4. La Repubblica d'Austria si obbliga a trasferire in proprieta' del Regno d'Italia, libero da qualsiasi onere, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'immobile della Croce d'oro in Abbazia. Egualmente la Repubblica d'Austria si obbliga a trasferire al Regno d'Italia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'immobile della Croce bianca in Merano, se e in quanto esso appartenga alla Croce bianca di Vienna, con gli oneri che gravano sull'immobile stesso alla data del presente accordo.